Ulteriori ostacoli per il creditore procedente: le difficoltà operative nel “nuovo” pignoramento presso terzi a seguito della legge n. 206/2021.

a cura dell’avv. Raul Scaffidi-Argentina

La Legge 26 novembre 2021, n. 206 (in vigore dal 24 dicembre 2021), di “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (art. 1, commi 32 e 37), ha disposto che, per i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, verrà applicato l’art. 543 c.p.c. nella sua nuova formulazione. Ne consegue che, con decorrenza dal 22 giugno 2022, una volta iscritto al ruolo il pignoramento presso Terzi, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, il creditore dovrà:

notificare al debitore e al Terzo, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, corredato dall’indicazione del numero di ruolo della procedura; depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

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